Studio Ferri
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Decorrenza dell'abrogazione

 

Come previsto dall'art.102, comma 2 del Codice Terzo Settore, con decorrenza dall'1 gennaio 2026 è stata abrogata la disciplina normativa delle ONLUS.  Tale disposizione disponeva infatti l'abrogazione sia dell'art.150 TUIR, sia degli articoli dal 10 al 29 del D.Lgs.  4 dicembre 1997, n.460, comprensive delle disposizioni in materia di Anagrafe delle ONLUS, con decorrenza dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea alla disciplina fiscale degli ETS contenuta nel Codice Terzo Settore, intervenuta come noto nel corso del 2025. 

Nel caso che la ONLUS abbia un periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, ad esempio decorrente dal 1 luglio 2025 al 30 giugno 2026, può continuare a godere delle agevolazioni contenute nell'art. 150 del TUIR fino al 30 giugno 2026. Dal 1° luglio 2026 si applicherà il nuovo regime fiscale ETS (a condizione che l'ente si sia iscritto al RUNTS).

 

Procedura di transizione al RUNTS

 

Il paragrafo 6 della Circolare dell'Agenzia delle Entrate in consultazione fino al 23 gennaio fornisce chiarimenti a riguardo del definitivo superamento della qualifica di ONLUS.

La circolare definisce in particolare i passaggi e la tempistica per la migrazione delle Onlus al nuovo registro:

  • il 31/12/2025 è la data di fine regime della ONLUS, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare:
  • l'1/1/2026 è il termine di decorrenza per la presentazione dell'istanza da presentare al RUNTS per acquisire la qualifica di ETS;
  • il 31/03/ 2026 è il termine perentorio entro il quale l'ente deve presentare l'istanza di iscrizione al RUNTS

 

Iscrizione al RUNTS

 

La documentazione richiesta per l'iscrizione al RUNTS all' ufficio territorialmente competente (regionale o provinciale) include:

- indicazione della sezione del RUNTS prescelta (es. ODV, APS, Altri Enti).

- copia dell'atto costitutivo.

- statuto adeguato alle norme inderogabili del CTS.

- ultimi due bilanci approvati.

 

Caso di accoglimento della richiesta di iscrizione presentata entro il 31/03/2026

 

La circolare chiarisce che nell'ipotesi in cui la ONLUS richieda l'iscrizione nel RUNTS entro il termine e questa venga accolta, l'ente acquisirà la qualifica di ETS con decorrenza dall'inizio del periodo d'imposta (1° gennaio 2026 se l'ente ha il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), senza soluzione di continuità con la qualifica di ONLUS. L'iscrizione al RUNTS entro il predetto termine, anche in qualità di impresa sociale, non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli articoli 10, comma 1, lettera f), del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e articolo 4, settimo comma, lettera b), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e, pertanto, tali enti non devono devolvere il proprio patrimonio.

 

Caso dell'istanza non presentata entro il 31/03/2026: obbligo di devoluazione del patrimonio

 

Nell'ipotesi, invece, in cui una ONLUS non presenti entro il 31 marzo 2026 domanda di iscrizione nel RUNTS, la stessa ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altro ente con finalità analoghe, previa richiesta di parere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Ciò in quanto con la cessazione dell'Anagrafe delle ONLUS dal 1° gennaio 2026, viene meno la qualifica di ONLUS e ciò equivale, in via generale, ai fini della destinazione del patrimonio, allo scioglimento dell'ente, in considerazione della ratio della disposizione recata dall'articolo 10, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 460 del 1997, volta a impedire all'ente che cessa per qualsiasi ragione di esistere come ONLUS, la distribuzione del patrimonio, costituito anche in forza di un regime fiscale privilegiato, o la sua destinazione a finalità estranee a quelle di utilità sociale tutelate dal decreto legislativo n. 460 del 1997.

 

Caso di istanza non presentata nel termine ma l'ente non si scioglie e continua ad operare senza la qualifica di ETS

 

È da precisare che nell'ipotesi in cui una ex ONLUS non si iscriva nei termini indicati al RUNTS, ma, pur perdendo la qualifica di ONLUS, non si sciolga e continui a operare (senza acquisire la qualifica di ETS), la stessa è tenuta a devolvere il patrimonio con le modalità indicate  limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato nei periodi d'imposta in cui l'ente è stato iscritto (V. articolo 34, comma 12, del d.m. n. 106 del 2020) nell'Anagrafe delle ONLUS. In tal caso viene fatto salvo il patrimonio acquisito prima dell'acquisizione della qualifica di ONLUS.

 

Eccezioni

 

Non sono tenute alla devoluzione del patrimonio, in caso di perdita della qualifica di ONLUS in forza di espressa previsione normativa, i Trust e gli enti iscritti nell'Anagrafe delle ONLUS che, a causa della direzione e del coordinamento o del controllo da parte dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, del CTS, non possano assumere la qualifica di ETS. Ciò a condizione che, successivamente alla soppressione dell'Anagrafe delle ONLUS, i propri statuti prevedano espressamente lo svolgimento, senza finalità di lucro e con modalità non commerciali, delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del CTS e che i propri beni siano destinati stabilmente allo svolgimento delle suddette attività. In caso di successivo scioglimento per qualunque causa, ovvero di soppressione o modifica delle clausole statutarie relative ai sopra richiamati presupposti, detti enti devono devolvere il proprio patrimonio ad altro ente con finalità analoghe, previa richiesta di parere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.