Studio Ferri
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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2025, il Decreto 7 agosto 2025, attuativo degli artt.93 e 94 del D.Lgs. n.117/17, recante  "forme, contenuti, termini e modalità per la vigilanza, il controllo e il monitoraggio sugli enti del Terzo settore".

 

Sono sottoposti ai controlli esclusivamente gli ETS iscritti nelle sezioni del RUNTS, ovvero:

 

a) Organizzazioni di volontariato;
b) Associazioni di promozione sociale;
c) Enti filantropici;
e) Reti associative;
g) Altri enti del Terzo settore compresi quelli in scioglimento volontario o in concordato preventivo, ad eccezione di quelli sottoposti a gestione commissariale.

In definitiva le organizzazioni che possono essere sottoposte al regime di controllo sono tutti gli enti del Terzo settore ad esclusione delle cooperative sociali, delle imprese sociali e delle società di mutuo soccorso

 

Finalità dei controlli 

I controlli sugli Enti del Terzo Settore sono finalizzati all'accertamento:

-della sussistenza e permanenza dei requisiti prescritti per l'iscrizione nel RUNTS

- del perseguimento delle finalità, civiche,solidaristiche e di utilità sociale

-dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione nel RUNTS

-del diritto di avvalersi dei benefici anche fiscali e del 5 per mille

-del corretto impiego delle risorse pubbliche, finanziarie e strumentali ad essi attribuite.

Il decreto prevede che i controlli siano a carico degli Uffici Runts e, se richiesto e autorizzati, dei centri di servizio per il volontariato (CSV) e delle reti associative nazionali (Ran).

Questi ultimi due organismi sono liberi di scegliere se diventare o meno "soggetti autorizzati" a svolgere i controlli nei confronti dei propri aderenti. È anche prevista la possibilità di stipulare una convenzione tra Ran e CSV con altre reti reti o CSV che non hanno chiesto la autorizzazione.

 

La tipologia di controlli

Controlli Ordinari

Sono «ordinari» i controlli programmati di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e all'articolo 21 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020, n. 106, condotti a scadenza triennale su tutti gli ETS di cui al precedente articolo 2, secondo le disposizioni del presente decreto.
Sono «straordinari» i controlli disposti dal competente Ufficio del RUNTS sulla base di esigenze di approfondimento derivanti dagli esiti dei controlli ordinari, nonche' ogni qualvolta ed in qualsiasi momento esso lo ritenga opportuno in ragione di atti o fatti, rilevanti per le finalita' elencate al comma 1, di cui sia venuto a conoscenza, anche su segnalazione di altre amministrazioni.

È importante specificare che i CSV e le Ran potranno svolgere – se accreditati – solo i controlli ordinari agli enti del Terzo settore, e quindi la revisione triennale programmata. I controlli straordinari (svolti con accertamenti a campione o per esigenze di approfondimento emerse dagli esiti dei controlli ordinari) possono essere svolti solo dagli Uffici del Runts.

Il primo triennio decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo all'iscrizione: entro il 31 marzo ciascun "ente responsabile" (Uffici Runts, CSV e Ran autorizzate) dovrà caricare sul Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il programma triennale con l'elenco degli enti sottoposti al controllo.

Per gli enti con entrate uguali o inferiori a 60mila euro l'anno, le operazioni di controllo saranno semplificate.

Soggetti che potranno effettuare i controlli
Il decreto prevede anche una serie di accortezze per proteggere il delicato rapporto di fiducia tra i centri di servizio per il volontariato e le reti associative nazionali con i propri enti aderenti. I soggetti autorizzati, quindi, individuano una serie di "soggetti incaricati" che provvederanno alla concreta operazione di controllo e che potranno essere dipendenti, collaboratori o professionisti dei soggetti autorizzati (CSV e Ran), a condizione che non si trovino nella condizione prevista dall'art. 2399 del Codice Civile e quindi che non abbiano un rapporto specifico con l'ente da controllare (ad esempio, un rapporto di consulenza o di prestazione d'opera retribuita).

I soggetti incaricati, inoltre, saranno presenti in un elenco costantemente aggiornato e pubblico, dovranno avere comprovata esperienza in materia, e saranno debitamente formati e aggiornati.

La responsabilità per l'attività di controllo rimane comunque sempre in carico ai soggetti responsabili.

Per le Ran o CSV autorizzati, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha stabilito un contributo per la parziale copertura delle spese diversificato a seconda della dimensione di ogni ente controllato, pari a:

- 50 euro per enti con entrate fino a 60.000 euro
-100 euro per enti con entrate da 60.000 a 300.000 euro
- 250 euro per enti con entrate da 300.000 a 1.000.000 euro
- 500 euro per enti con entrate oltre 1.000.000 euro
Tali importi potranno essere ridotti se sarà superato il "tetto" dell'importo complessivo stanziato a copertura di tali attività.

Modalità di svolgimento dei controlli
I soggetti autorizzati si accerteranno del corretto rispetto degli adempimenti previsti dalla riforma del Terzo settore, comunicando con gli enti sottoposti al controllo tramite PEC, per la richiesta di accertamenti documentali e, se necessari, con visite e ispezioni in loco. Gli enti avranno tempo da 30 a 90 giorni per regolarizzare la propria posizione.

Il decreto specifica, inoltre, che entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore saranno approvati i modelli di verbale dei controlli ordinari e straordinari.

Avvio dei controlli
La decorrenza dei controlli sarà fissata con apposito decreto dell'ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base dello stadio di attivazione dell'apposita sezione del sistema informativo dedicato ai controlli.