
Il patrimonio minimo
Ai sensi del art.22, comma 4 del Codice del Terzo settore, "si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica, una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le Associazioni e a 30.000 euro per le Fondazioni"; le differenti soglie patrimoniali stabilite dal Legislatore per la personalità giuridica sono giustificate dalla diversa natura giuridica delle due tipologie di enti.
Il riconoscimento giuridico com'è noto garantisce per l'ente che l'ottiene, l'"autonomia patrimoniale perfetta", tale tutela è sempre subordinata alla dimostrazione della sussistenza del patrimonio minimo , nonchè al mantenimento dello stesso nel tempo, a garanzia dei terzi creditori.
Se il patrimonio iniziale è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata allegata all'atto costitutivo, di un Revisore legale o di una Società di revisione iscritti nell'apposito Registro del MEF.
Il ruolo del Notaio
Nel procedimento di riconoscimento giuridico/iscrizione nel RUNTS, il ruolo del Notaio è centrale; spetta a lui redigere l'attestato di sussistenza del patrimonio da allegare all'istanza telematica nel RUNTS.
Per gli enti già operativi al momento dell'iscrizione, la verifica si basa sulla situazione economico patrimoniale. In questi casi il Notaio acquisisce la relazione giurata di stima del Revisore, dalla quale deve risultare l'esistenza di un patrimonio netto non inferiore ai limiti di legge.
Semplificazioni per gli enti preesistenti
Per gli Enti già operativi che risultano dotati di un organo di controllo con la presenza di almeno un Revisore legale, la normativa ha introdotto una importante semplificazione relativamente all'attestazione.
La relazione giurata di stima può essere sostituita da una situazione patrimoniale aggiornata portante una data non anteriore a 120 giorni dal ricevimento del verbale notarile, corredata da una attestazione di "corretta compilazione" sottoscritta dal Revisore stesso.