
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con un proprio comunicato stampa in data 11 marzo 2026, ha ribadito che, dal 1° gennaio 2026, l'Anagrafe unica delle Onlus è stata soppressa.
Pertanto le Onlus già iscritte all'Anagrafe delle Onlus, che intendono proseguire come Enti del Terzo settore e mantenere l'accesso al cinque per mille devono presentare entro il 31 marzo 2026 domanda di iscrizione al RUNTS, oppure, se intendono acquisire la qualifica di impresa sociale, al Registro delle imprese. Com'è noto, la mancata iscrizione comporta l'obbligo di devoluzione del patrimonio previa richiesta di parere al Ministero.
Istanza di iscrizione al RUNTS
L'istanza al RUNTS, come previsto dall'art.34 del Decreto attuativo del RUNTS (DM. 15 febbraio 2020, n.106), va presentata esclusivamente online tramite il portale RUNTS, accedendo con SPID o CIE del legale rappresentante della Onlus interessata o del legale rappresentante della rete associativa cui aderisca la Onlus medesima.
E' necessario all'atto dell'iscrizione, indicare la sezione del registro nella quale si intende intende iscrivere l'ente e allegare atto costitutivo e statuto adeguato alle disposizioni inderogabili del Codice del Terzo settore e gli ultimi due bilanci.
Per le Onlus con personalità giuridica la relativa istanza sarà presentata a cura del notaio.
L'iscrizione al RUNTS è in ogni caso condizionata all'esito positivo dell'istruttoria dell'Ufficio RUNTS competente.
Obbligo di nomina dell'Organo di Controllo
In caso che negli ultimi due bilanci consuntivi si superino i limiti indicati nell'art.30, comma 2 del CTS, è obbligatoria la nomina dell'Organo di controllo, anche monocratico, sempre obbligatoria per le Fondazioni.
Qualifica di Impresa Sociale
Sempre nello stesso termine del 31 marzo, le Onlus che intendano acquisire la qualifica di impresa sociale dovranno presentare istanza di iscrizione all'ufficio del Registro delle imprese territorialmente competente secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del D.lgs. 112/2017.
Obbligo di devoluzione del patrimonio in caso di non iscrizione
Il Ministero ricorda inoltre che le Onlus che non si iscrivono al RUNTS sono tenute a devolvere il patrimonio, in ragione della perdita della qualifica, richiedendo il preventivo parere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in luogo dell'atto costitutivo e dello statuto, dovranno allegare il regolamento di cui all'articolo 14 del D.M. 106/2020.
Contributi cinque per mille
Il Ministero evidenzia inoltre che, ai fini della percezione del contributo sarà necessario che l'ente interessato, anche a seguito dell'iscrizione al RUNTS, comunichi attraverso il sistema RUNTS i dati necessari per il pagamento del contributo del cinque per mille, secondo i termini e le modalità reperibili nella sezione "Accreditamento per gli Enti del Terzo Settore".