
Il Riconoscimento giuridico di Associazioni o Fondazioni presso La Regione Emilia-Romagna
Ai sensi di quanto disposto dagli artt.1 e 7 del DPR. 10 febbraio 2000, n.361, (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto) le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato, acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche istituito presso Le Prefetture o le Regioni.
La Regione Emilia-Romagna è competente riguardo alle istanze di riconoscimento giuridico degli Enti che abbiano posto la propria sede legale nel territorio della Regione, qualora questi operino nelle materie attribuite alla competenza delle regioni dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio1977, n. 616, e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'àmbito del territorio della regione.
La Regione Emilia-Romagna ha dato attuazione al citato "Regolamento statale" con l'emanazione della Legge regionale 13 novembre 2001,n.37 (norme per l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti le persone giuridiche private ai sensi dell'art.14 del DPR. 24 luglio 1977, n.616) che ha abrogato la precedente L.R. 23 novembre 1987, n.35.
In caso di istanza sottoscritta da altro soggetto non dotato di poteri di rappresentanza dell'ente, la stessa è da considerarsi invalida o irricevibile.
Requisiti generali necessari per l'ottenimento della personalità giuridica
I presupposti formali e sostanziali necessari per l'ottenimento della personalità giuridica, indicati nell'art.1 del DPR.361/2000, sono i seguenti:
- devono essere soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell'ente;
- lo scopo deve essere possibile e lecito;
- il patrimonio deve risultare adeguato alla realizzazione dello scopo e che la conssistenza dello stesso deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda
Costituzione
L'art.14 cod. civ. prevede che le associazioni e le fondazioni devono essere costituite per atto pubblico ed al secondo comma precisa ulteriormente che la fondazione può essere disposta anche con testamento. La forma dell'atto pubblico è pertanto prescritta inderogabilmente ai fini dell'ottenimento della personalità giuridica. Tale forma richiede necessariamente che la costituzione dell'ente avvenga alla presenza del notaio che ne attesta la regolarità e ne redige relativo verbale con allegato statuto che ne costituisce parte integrante. Il legale rappresentante dell'ente, o anche lo stesso Notaio rogante l'atto, da questi incaricato, dovrà poi presentare alla competente Autorità, allegata all'istanza di riconoscimento, una copia autentica di atto costitutivo e statuto rilasciata dal notaio.
Relativamente ai citati "atti essenziali" da produrre ai fini del riconoscimento giuridico, l'autorità competente dovrà verificare la regolare costituzione dell'ente nella forma prescritta, verificando la validità delle eventuali deliberazioni apportanti modificazioni statutarie per le associazioni o gli enti già esistenti.
E' da ritenersi, anche ai sensi della normativa vigente in materia di procedimento amministrativo, che qualora l'autorità rilevasse nei suddetti documenti vizi essenziali di forma, dovrebbe eccepire la irricevibilità dell'istanza stessa, richiedendo necessariamente la riproposizione dell'istanza, una volta sanati i vizi rilevati.
Scopo
L'art.1 del DPR. 361/2000 richiede che lo scopo dell'ente sia possibile e lecito.
Per quanto concerne i contenuti di atto costitutivo e statuto, è compito dell' ufficio regionale competente verificare innanzi tutto la liceità degli scopi perseguiti dall'ente e la presenza degli elementi essenziali che devono essere obbligatoriamente contenuti ai sensi dell'art.16 c.c nelle disposizioni statutarie a pena di nullità delle stesse.
Con l'espressione "liceità degli scopi" sembra intendersi a prima vista un limite piuttosto ovvio posto dalla norma, relativo alla natura delle finalità perseguite dall'ente che non dovranno contrastare con le leggi del nostro ordinamento giuridico; gli scopi indicati in statuto devono essere anche possibili, ovvero concretamente realizzabili e non solo astratti o utopici.
Il Patrimonio deve essere indicato nell'atto costitutivo e nello statuto
Al fine di ottenere il riconoscimento di personalità giuridica, ai sensi di quanto disposto dall'art.16 cod. civ., si prescrive che il patrimonio dell'ente che vi aspira, venga indicato nell'atto costitutivo e nello statuto.
Nella prassi si riscontra, in prevalenza per le Fondazioni, che il patrimonio nel suo ammontare sia descritto nell'atto costitutivo, mentre nello statuto si indica genericamente la composizione dello stesso e delle future entrate dell'ente.
Dimostrazione della consistenza del patrimonio
L'art.2 Disp. Att. Cod. Civ. ora abrogato dall'art.11 D.P.R. n.361/01, tra la documentazione richiesta ai fini del riconoscimento giuridico, citava oltre ad atto costitutivo e statuto "quegli altri documenti che possono, secondo le circostanze, servire a dimostrare lo scopo dell'ente e i mezzi patrimoniali per provvedervi".
Anche con l'attuazione del "nuovo procedimento" disciplinato dal DPR. 361/2000, il legislatore ha voluto ribadire al comma 4 dell'art.1 che "la consistenza del patrimonio deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda" rimarcando ancora una volta l'importanza e la centralità del presupposto dell'adeguatezza patrimoniale nell'ambito di questo procedimento.
Anche nella L.R: n.37/2001, si ribadisce al comma 3, che l'iscrizione nel Registro regionale, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica, è disposta "previa valutazione dello scopo e degli elementi patrimoniali, personali e dell'idoneità della dotazione patrimoniale al perseguimento delle finalità statutarie"
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L'istanza di riconoscimento giuridico presso la Regione Emilia Romagna e la documentazione da allegare
Soggetti legittimati a presentare l'istanza di riconoscimento giuridico (tramite iscrizione nei registro regionale delle persone giuridiche)
L'istanza di riconoscimento giuridico deve essere sottoscritta:
dal Legale Rappresentante dell'Ente ( o anche) dal Fondatore ( in caso si tratti di Fondazione)
Nella prassi l'istanza è frequentemente presentata e sottoscritta dal notaio rogante l'atto costitutivo o il verbale di modifica statutaria, quale agente in rappresentanza e per conto dell'ente.
In caso di istanza sottoscritta da altro soggetto non dotato di poteri di rappresentanza dell'ente, la stessa è da considerarsi invalida o irricevibile.
All'istanza ed alla documentazione prodotta relativa ad atti/verbali notarili è da considerarsi applicabile la vigente normativa sul bollo ove viene espressamente prevista "in relazione alla tenuta di pubblici registri" per le istanze tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili.
Rispetto a tale adempimento fiscale tuttavia sono considerati esenti le istanze e le richieste di certificazione provenienti da Enti del Terzo Settore (ODV, APS, etc.) e dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche , con la precisazione che dopo l'entrata in vigore del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) istituito dal D.lgs. 3 Luglio 2017, n.117, gli enti (Associazioni e Fondazioni) richiedenti l'iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche sono quasi esclusivamente enti non qualificabili come appartenenti al Terzo Settore, se si escludono la Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) ed alcune Fondazioni ONLUS non ancora iscritte nel RUNTS.
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Documentazione da allegare all'istanza:
per gli enti di nuova costituzione :
per gli enti già esistenti
a) se costituiti in forma di scrittura privata, è necessariala produzione di:
b) se costituiti per atto pubblico e lo statuto è rimasto immodificato, è necessario che sia prodotta la documentazione prevista per gli Enti di nuova costituzione;
c) se costituiti per atto pubblico e lo statuto ha subito modificazioni di norme statutarie successive all'atto di costituzione, dovrà essere prodotta una copia autentica (in bollo) del verbale notarile attestante l'ultima deliberazione delle modificazioni statutarie apportate dinanzi a lui e riportante in allegato il vigente statuto;
fotocopia del documento di identità valido del legale rappresentante;
Le Regione Emilia Romagna richiede che il patrimonio minimo documentato ammonti ad almeno 25.000 euro per le Associazioni e 50.000 per le Fondazioni e che un importo pari alla metà di tali somme, quindi rispettivamente pari ad €. 12.500 per le Associazioni ed €.25.000 per le fondazioni, sia destinato a patrimonio di garanzia vincolato.
copia dei bilanci consuntivi relativi agli ultimi 2/3 esercizi, o, in caso di ente neocostituito, prospetto contenente una previsione finanziaria di massima relativa ai primi tre anni di attività programmata;
perizia di parte asseverata dal Tribunale (o relazione firmata da un professionista) di stima del valore degli immobili eventualmente posseduti;