
Gli Enti sportivi dilettantistici prima dell'avvento delle due riforme, quella del Terzo Settore e quella dello Sport, trovavano una compiuta disciplina nella L. 289/02 (finanziaria 2003), la quale all'art.90, comma 17, prevedeva che gli stessi potessero assumere una delle seguenti forma giuridiche:
- associazione priva di personalità giuridica, disciplinata dagli artt. 36 e segg. Cod. Civ. definibile come Associazione sportiva dilettantistica (ASD)
- associazione con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del DPR.361/2000, definiibile come Associazione sportiva dilettantistica (ASD)
- società di capitali senza scopo di lucro costituita secondo le disposizioni del codice civile. definibile come Società sportiva dilettantistica (SSD ).
Nel successivo comma 18 vengono individuate le clausole statutarie che le ASD e le SSD devono obbligatoriamente inserire nei loro statuti :
a) la denominazione;
b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli, associati, anche in forme indirette;
e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziario, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di' scioglimento delle società e delle associazioni;
Con l'avvento delle due riforme , quella del Terzo Settore (D.lgs. 117/17) e quella dello Sport (D.lgs. 36/2021 e successivo decreto correttivo 163/2021), le Associazioni sportive dilettantistiche, pur non essendo espressamente ricomprese nel novero degli Enti del Terzo settore, possono acquisire anche la qualifica di "ETS", potendo pertanto essere iscritti sia nel RUNTS che nel Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD). Il codice del Terzo settore ricomprende infatti espressamente tra le "macro-attività" di interesse generale di cui all'art.5, costituenti l'oggetto sociale degli ETS, anche "l'attività di organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche"
Qualora l'Associazione sportiva dilettantistica intenda cumulare anche la qualifica di Ente Terzo Settore, dovrà necessariamente adeguare il proprio statuto alle clausole obbligatorie richieste dal Codice Terzo settore, relativamente all'indicazione dell'acronimo ETS nella denominazione sociale, , alle modalità di ammissione degli associati, allo svolgimento dell'attività di interesse generale nel settore sportivo dilettantistico, nonchè alla devoluzione del patrimonio ad altri enti del terzo settore, la quale dovrà tuttavia tener conto anche della prescrizione della normativa di riforma dello sport, che prevede la devoluzione del patrimonio della ASD in caso di scioglimento, "ai fini sportivi".