
Riferimenti normativi
art.13 CTS (Codice Terzo Settore)
Il Codice del Terzo Settore prevede all'art.13 un "regime differenziato" che si basa sia sulle dimensioni dell'ente, che sull'eventuale svolgimento in via esclusiva o principale di attività in forma di impresa commerciale.
Gli Enti di piccole dimensioni, che presentano ricavi, rendite, proventi o entrate inferiori a duecentoventimila euro, devono redigere il bilancio d'esercizio, che può essere redatto nella forma semplificata del del rendiconto per cassa, basato sulle entrate ed uscite del periodo.
Gli Enti che invece hanno ricavi, rendite, proventi o entrate pari o superiori a tale soglia, devono redigere il bilancio d'esercizio formato "dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie".
La Relazione di missione, rappresenta un documento proprio degli Enti del Terzo Settore, tramite il quale questi sono tenuti a comunicare non solo i dati economico-patrimoniali, ma anche le informazioni inerenti il raggiungimento delle delle finalità sociali, nonchè le modalità di svolgimento delle attività.
Entrambe le tipologie di enti sono tenute a depositare i propri bilanci nel RUNTS.
Gli enti del Terzo Settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, sono invece tenuti a redigere il proprio bilancio ai sensi degli artt. 2423 e segg., 2435-bis, 2435-ter, ai quali rinvia espressamente il Codice Terzo Settore al comma 5 dell'art.13. Per questi enti ed anche per le Imprese sociali, vi è invece l'obbligo di depositare i bilanci nel Registro delle imprese ( art.13, commi 5 e 7 ).
Riguardo alle modalità di redazione del bilancio, l'art.13, terzo comma, rinvia alla modulistica definita con DM. Lavoro e Politiche Sociali. Ciò al fine di rendere le informazioni contenute nei bilanci il più possibile uniformi e trasparenti.
Periodicità del bilancio
Nonostante il Codice del Terzo Settore non disponga espressamente in merito alla periodicità del bilancio, il rinvio contenuto all'art.3 del CTS alla normativa civilistica, fa ritenere applicabili le disposizioni degli artt.20 e 2364 del codice civile che prevedono rispettivamente che "l'assemblea delle associazioni deve essere convocata una volta all'anno per l'approvazione del bilancio" e che la convocazione deve avvenire entro il termine stabilito dallo statutoe comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ". Apper quindi opportuno che gli enti prevedano in statuto sia la convocazione annuale dell'assemblea ai fini dell'approvazione del bilancio, sia un termine di approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.