
Il Codice del Terzo Settore ( D.Lgs. 3.7.2017, n.117) fornisce una definizione chiara e precisa degli Enti del Terzo Settore. Ai sensi dell'art.4, comma 1 del CTS, sono ETS :
- Le Organizzazioni di volontariato
- le Associazioni di promozione sociale
- gli Enti filantropici
- le Imprese sociali incluse le Cooperative sociali;
- le Reti associative
- le Società di mutuo soccorso
- le associazioni riconosciute e non riconosciute le Fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
Agli enti religiosi civilmente riconosciuti si applicano le regole del Codice del Terzo Settore limitatamente alle attività di interesse generale da essi realizzate, e solo a condizione che si dotino di un apposito regolamento che integri i requisiti previsti dal codice.