Studio Ferri
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Il riconoscimento giuridico delle Associazioni e Fondazioni ai sensi del DPR.361/2000

Normativa di riferimento

 

- art.12 Codice civile (abrogato dall'art.11, comma 1, lett.a) del DPR. 361/2000)

- DPR. 10 febbraio 2000, n.361 

- Leggi Regionali di attuazione del DPR. 361/2000

- Deliberazioni e determinazioni Regionali

 

Iscrizione nel Registro delle persone giuridiche 

 

Ai sensi di quanto disposto dall'art.1 del DPR. 10 febbraio 2000, n.361, le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato, acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche istituito presso Le Prefetture o le Regioni (art.7 DPR. 361/2000)  

 

Soggetti legittimati a presentare l'istanza di riconoscimento (tramite iscrizione nei registri delle persone giuridiche) 

 

L'istanza di riconoscimento giuridico deve essere sottoscritta

  • dal Legale Rappresentante dell'Ente
  • ( o anche) dal Fondatore ( in caso si tratti di Fondazione)

 

Nella prassi l'istanza è frequentemente presentata e sottoscritta dal notaio rogante l'atto costitutivo o il verbale di modifica statutaria, quale agente in rappresentanza e per conto dell'ente.

 

In caso di istanza sottoscritta da altro soggetto non dotato di poteri di rappresentanza dell'ente, la stessa è da considerarsi invalida o irricevibile.

 

Autorità competente 

 

  • La Regione ( o Provincia autonoma ) dove è posta la sede Legale dell'ente, qualora operi nelle materie attribuite alla competenza delle regioni dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio1977, n. 616, e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'àmbito di una sola regione.

Il riconoscimento è determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la stessa regione ( art.7 DPR. 361/2000).

 

  •  La Prefettura delle Provincia dove è posta la sede legale dell'ente nel caso che le finalità dello stesso non si esauriscano nell'ambito di una sola Regione, o nel  caso l'Ente operi in una materia attribuita alla competenza esclusiva dello Stato, come stabilito dal DPR. n.361/2000 (Regolamento recante norma di semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto).

     Il riconoscimento è determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la stessa Prefettura. (art 1 DPR 361/2000)

     il riconoscimento delle fondazioni istituite per testamento può essere concesso d'ufficio dal Prefetto nel caso in cui il soggetto abilitato alla presentazione della domanda, senza giustificato motivo, non         dia seguito alle disposizioni testamentarie.

 

Requisiti necessari per l'ottenimento della personalità giuridica

 

I presupposti formali e sostanziali necessari per l'ottenimento della personalità giuridica, indicati nell'art.1 del DPR.361/2000, sono i seguenti:

- devono essere soddisfatte  le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell'ente;

- lo scopo deve essere possibile e lecito;

il patrimonio deve risultare adeguato alla realizzazione dello scopo e che la conssistenza dello stesso deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda

 

Costituzione

 

L'art.14 cod. civ. prevede che le associazioni e le fondazioni devono essere costituite per atto pubblico ed al secondo comma precisa ulteriormente che la fondazione può essere disposta anche con testamento. La forma dell'atto pubblico è pertanto prescritta inderogabilmente ai fini dell'ottenimento della personalità giuridica. Tale forma richiede necessariamente che la costituzione dell'ente avvenga alla presenza del notaio che ne attesta la regolarità e ne redige relativo verbale con allegato statuto che ne costituisce parte integrante. Il legale rappresentante dell'ente, o anche lo stesso Notaio rogante l'atto, da questi incaricato, dovrà poi presentare alla competente Autorità, allegata all'istanza di riconoscimento, una copia autentica di atto costitutivo e statuto rilasciata dal notaio.
Relativamente ai citati "atti essenziali" da produrre ai fini del riconoscimento giuridico, l'autorità competente dovrà verificare la regolare costituzione dell'ente nella forma prescritta, verificando la validità delle eventuali deliberazioni apportanti modificazioni statutarie per le associazioni o gli enti già esistenti.
E' da ritenersi, anche ai sensi della normativa vigente in materia di procedimento amministrativo, che qualora l'autorità rilevasse nei suddetti documenti vizi essenziali di forma, dovrebbe eccepire la irricevibilità dell'istanza stessa, richiedendo necessariamente la riproposizione dell'istanza, una volta sanati i vizi rilevati. 

 

Scopo

 

L'art.1 del DPR. 361/2000 richiede che lo scopo dell'ente sia possibile e lecito.
Per quanto concerne i contenuti di atto costitutivo e statuto, è compito dell'A.g. verificare innanzi tutto la liceità degli scopi perseguiti dall'ente e la presenza degli elementi essenziali che devono essere obbligatoriamente contenuti ai sensi dell'art.16 c.c nelle disposizioni statutarie a pena di nullità delle stesse.
Con l'espressione "liceità degli scopi" sembra intendersi a prima vista un limite piuttosto ovvio posto dalla norma, relativo alla natura delle finalità perseguite dall'ente che non dovranno contrastare con le leggi del nostro ordinamento giuridico; gli scopi indicati in statuto devono essere anche possibili, ovvero concretamente realizzabili e non solo astratti o utopici. 

 

Patrimonio

 

 Indicazione nell'atto costitutivo e nello statuto

 

Al fine di ottenere il riconoscimento di personalità giuridica, ai sensi di quanto disposto dall'art.16 cod. civ., si prescrive che il patrimonio dell'ente che vi aspira, venga indicato nell'atto costitutivo e nello statuto.
Nella prassi si riscontra, in prevalenza per le Fondazioni, che il patrimonio nel suo ammontare sia descritto nell'atto costitutivo, mentre nello statuto si indica genericamente la composizione dello stesso e delle future entrate dell'ente.

 

Dimostrazione della consistenza del patrimonio

 

L'art.2 Disp. Att. Cod. Civ. ora abrogato dall'art.11 D.P.R. n.361/01, tra la documentazione richiesta ai fini del riconoscimento giuridico, citava oltre ad atto costitutivo e statuto "quegli altri documenti che possono, secondo le circostanze, servire a dimostrare lo scopo dell'ente e i mezzi patrimoniali per provvedervi".
Anche con l'attuazione del "nuovo procedimento" disciplinato dal DPR. 361/2000, il legislatore ha voluto ribadire al comma 4 dell'art.1 che "la consistenza del patrimonio deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda" rimarcando ancora una volta l'importanza e la centralità del presupposto dell'adeguatezza patrimoniale nell'ambito di questo procedimento.

 .
L'istanza di riconoscimento giuridico e la documentazione da allegare 

 

All'istanza ed alla documentazione prodotta relativa ad atti/verbali notarili è da considerarsi applicabile la vigente normativa sul bollo ove viene espressamente prevista "in relazione alla tenuta di pubblici registri" per le istanze tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili.

Rispetto a tale adempimento fiscale tuttavia sono considerati esenti le istanze e le richieste di certificazione provenienti da Enti del Terzo Settore (ODV, APS, etc.) e dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche , con la precisazione che dopo l'entrata in vigore del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) istituito dal D.lgs. 3 Luglio 2017, n.117, gli enti (Associazioni e Fondazioni) richiedenti l'iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche sono quasi esclusivamente enti non qualificabili come appartenenti al Terzo Settore, se si escludono alcune Fondazioni ONLUS non ancora iscritte nel RUNTS.  

 

Documentazione richiesta

  •  per gli enti di nuova costituzione 

    copia autentica/conforme all'originale o con firma digitale del verbale notarile riportante atto costitutivo e statuto redatto per atto pubblico notarile;

  • per gli enti già costituiti con atto pubblico il cui statuto è stato modificato nel tempo, è necessario produrre oltre all'atto costitutivo, il verbale notarile deliberativo di modifica con lo statuto vigente allegato come parte integrante del verbale. .
    Nel caso di Associazioni originariamente costituite con scrittura privata, si richiede sempre un atto pubblico notarile (c.d. atto ricognitivo) di conferma della costituzione dell'ente ed attestante la volontà dei soci di proseguire le attività sociali quale ente con personalità giuridica, riportandone il vigente statuto, come allegato costituente parte integrante del verbale.
  • fotocopia del documento di identità valido del legale rappresentante; relazione illustrativa sull'attività svolta dall'ente debitamente sottoscritta dal Legale rappresentante;
  • relazione sulla situazione patrimoniale e finanziaria sottoscritta dal Legale rappresentante; la relazione descrive gli elementi che formano il patrimonio iniziale ed il fondo di dotazione dell'ente (mobili e immobili) e i mezzi finanziari e le entrate previste o predisposte;
  • certificazione bancaria attestante la disponibilità patrimoniale liquida dell'ente e la costituzione di un fondo patrimoniale di garanzia vincolato (se richiesto) ai fini del riconoscimento giuridico;

     Le Prefetture richiedono che il patrimonio minimo documentato ammonti ad almeno 20.000 euro per le Associazioni e 50.000 per le Fondazioni. Analoghi parametri patrimoniali sono adottati anche        dalle Regioni tramite proprie disposizioni amministrative o di prassi, ma possono stabilire discrezionalmente altri importi patrimoniali inferiori o superiori.

  • copia dei bilanci consuntivi relativi agli ultimi 2/3 esercizi, o, in caso di ente neocostituito, prospetto contenente una previsione finanziaria di massima relativa ai primi tre anni di attività programmata;
  • perizia di parte asseverata dal Tribunale (o relazione firmata da un professionista) di stima del valore degli immobili eventualmente posseduti;
  • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante relativa ai componenti del Consiglio d'amministrazione dell'ente o Consiglio Direttivo o dell'Amministratore Unico, dei quali deve essere predisposto un elenco nominativo con l'indicazione delle cariche ricoperte e dei poteri di firma eventualmente attribuiti, oltre che dei rispettivi codici fiscali;
  • indicazione di un referente al quale fare riferimento per le comunicazioni inerenti al procedimento amministrativo e relativo recapito telefonico e-mail e di un indirizzo di posta elettronica certificata   

 

 

Procedimento amministrativo

 

A) Presso le Regioni

 

a seguito della presentazione dell'istanza di iscrizione dell'ente nel Registro regionale delle persone giuridiche, gli Uffici regionali preposti, avviano il relativo procedimento amministrativo di istruzione della pratica, con apposita comunicazione al Presidente/ Legale Rappresentante ai sensi della L.241/90 ( Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) indicando il termine entro il quale lo stesso deve concludersi. I termini e le modalità dei procedimenti instaurati dalle Regioni ai fini del riconoscimento giuridico possono differenziarsi in base alle rispettive discipline normative, amministrative o prassi adottate.

 

Termini di conclusione del procedimento

 

Con riguardo particolare ai termini di conclusione del procedimento, gli stessi possono variare dai 45 giorni previsti dalla Regione Emilia-Romagna ai 90 giorni previsti da alcune Regioni.

In alcuni casi le Regioni hanno invece ritenuto di applicare ai loro procedimenti il termine di 120 giorni previsto dall'arti 1 del DPR. n.361/2000, termine che trova applicazione anche nel caso che stesse non abbiano provveduto all'indicazione con propri provvedimenti regolamentativi del procedimento.  

 

Sospensione/interruzione dei termini

 

I suddetti termini possono essere sospesi o interrotti ai sensi della vigente normativa sul procedimento amministrativo (L.241/90) o di specifiche normative regionali.

La sospensione del procedimento amministrativo avviene principalmente per acquisire documentazione integrativa, attendere adempimenti dell'interessato o richiedere pareri/valutazioni esterne. I termini   possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni, mentre per richieste di acquisizione di pareri/valutazioni esterne per un periodo non superiore a 90 giorni. La sospensione dei termini decorre dalla data dell'invio della richiesta dell'Autorità procedente che va sempre comunicata motivatamente all'interessato, che deve essere informato anche sulla ripresa dei termini.  

 

Preavviso di rigetto dell'istanza

 

Ai sensi dell'art.10 bis della L.241/90, "nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni".

 

B) Presso le Prefetture

 

a seguito della presentazione dell'istanza di iscrizione dell'ente nel Registro Prefettizio, l'Ufficio preposto avvia, come sopra,  il relativo procedimento amministrativo di istruzione della pratica.

Ai sensi di quanto disposto dall'arti 1 del  DPR. n.361/2000, il termine massimo di conclusione del procedimento è di 120 giorni.  Per quanto concerne lo svolgimento dell'istruttoria, lo stesso articolo prevede che "qualora la Prefettura ravvisi ragioni ostative all'iscrizione, ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata entro il predetto termine, ne dà motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi 30 giorni, possono presentare memorie e documenti.  Se nell'ulteriore termine di 30 giorni, il Prefetto non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non provvede all'iscrizione, questa si intende negata".

 

 

Atto di riconoscimento giuridico

 

Come detto, il riconoscimento giuridico è determinato dall'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche tenuto  da Regioni e Prefetture per le rispettive competenze ai sensi degli art.1 e 7 del DPR. n.361/2000, come ribadito anche nelle normative regionali attuative delle funzioni amministrative attribuite. 

L' iscrizione nel Registro persone giuridiche ha effetto costitutivo della personalità giuridica dell'ente,  e scaturisce generalmente dall'emanazione un apposito "atto di riconoscimento recettizio" adottato dalle Regioni in forma di Decreto presidenziale o di Deliberazione o determinazione amministrativa dirigenziale. Tale provvedimento viene quindi inviato/comunicato ai soggetti interessati (generalmente al Legale Rappresentante).

Le Prefetture adottano invece atti interni non recettizi che determinano l'iscrizione dell'ente nel Registro, la quale deve essere comunicata all'Ente interessato. 

 

Diniego del riconoscimento giuridico 

 

Le Regioni qualora ravvisino ragioni ostative all'iscrizione di un ente nei rispettivi Registri, una volta conclusi tutti gli adempimenti istruttori procedimentali previsti dalle rispettive normative o disposizioni amministrative  come sopra descritti (da ultimo l'invio della comunicazione di preavviso di rigetto ai sensi dell'art.10 bis della L.241/90) emettono un provvedimento motivato di diniego dell'iscrizione. 

Per quanto concerne Le Prefetture,  come sopra descritto relativamente al procedimento, vale il principio del silenzio-rigetto ai sensi di quanto disposto dall'art.1 comma 6 DPR. 361/2000.