Studio Ferri
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Lavoratori Sportivi

Riferimenti normativi

 

Decreto legislativo 28/02/2021, n. 36
Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 marzo 2021, n. 67.

 
 

Definizione di lavoratore sportivo (art.25 D.lgs. n. 36/2021)

 

Il Lavoratore sportivo è un TESSERATO (atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico, direttore e ufficiale di gara) che svolge una mansione necessaria allo svolgimento dell'attività sportiva percependo una retribuzione in denaro o svolgendo tale mansione a titolo VOLONTARIO senza percepire alcuna retribuzione in denaro ad esclusione del rimborso delle spese documentate relative a vitto, alloggio, viaggio, trasporto sostenute fuori dal territorio comunale di residenza. (non si applicherà più la disciplina prevista dall'art. 67 comma 1 lett. M del TUIR DPR 917/86)

Tipologie di lavoro sportivo ammesse per le ASD 
- l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, che esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel RASD, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato;
- ogni altro tesserato, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2021, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva. Va ricordato che il tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate o riconosciute dall'ASD nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari.
Sono escluse le mansioni di carattere amministrativo-gestionale.
Per quanto riguarda le altre mansioni necessarie al fine dell'espletamento dell'attività sportiva rispetto a quelle sopra indicate, ad integrazione degli elenchi di mansioni già approvati con decreti del Ministro per lo Sport e i Giovani, rispettivamente, del 26 gennaio 2024 e del 25 giugno 2024, è stato approvato in data 4 marzo 2025, ai sensi dell'art. 25, comma 1-ter delD.Lgs. n. 36/2021, un terzo elenco che, sulla base dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate sono necessarie per lo svolgimento di una disciplina sportiva.
Il rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo può essere oggetto di contratto di lavoro subordinato oppure autonomo, quest'ultimo anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:
a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici.