Studio Ferri
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Libri Sociali obbligatori per gli ETS

NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

 

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore": artt. 13, 14, 15, 17

 

 

La riforma del Terzo settore ha previsto l'obbligo della tenuta di alcuni libri sociali, similmente a quanto già previsto per le società. La norma nulla dice sulla obbligatorietà o meno della loro "vidimazione" da parte di un pubblico ufficiale (es. segretario comunale o notaio).

Gli enti del Terzo settore devono tenere i seguenti libri sociali:

  • il libro degli associati o aderenti; il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.
    I primi due libri sono a cura dell'organo di amministrazione, il terzo è tenuto dall'organo cui si riferisce.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

 

Diverse dai libri sociali sono le altre scritture obbligatorie, ossia:

  • il registro dei volontari, che deve essere vidimato, e in cui sono iscritti tutti i volontari non occasionali;
  • le scritture contabili e relative al bilancio di esercizio;

nel caso degli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, il libro giornale e il libro degli inventari, nonché le altre scritture richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'ente (art. 2214 C.C.).
Agli enti religiosi civilmente riconosciuti non si applica il diritto degli associati o degli aderenti di esaminare i libri sociali.