
NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore": artt. 13, 14, 15, 17
La riforma del Terzo settore ha previsto l'obbligo della tenuta di alcuni libri sociali, similmente a quanto già previsto per le società. La norma nulla dice sulla obbligatorietà o meno della loro "vidimazione" da parte di un pubblico ufficiale (es. segretario comunale o notaio).
Gli enti del Terzo settore devono tenere i seguenti libri sociali:
Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.
Diverse dai libri sociali sono le altre scritture obbligatorie, ossia:
nel caso degli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, il libro giornale e il libro degli inventari, nonché le altre scritture richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'ente (art. 2214 C.C.).
Agli enti religiosi civilmente riconosciuti non si applica il diritto degli associati o degli aderenti di esaminare i libri sociali.