Studio Ferri
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Le ONLUS prima e dopo la riforma del Terzo Settoree

 

Onlus è l'acronimo di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale e definisce una qualifica rilevante ai fini fiscali che può essere ottenuta da alcuni enti senza scopo di lucro nel rispetto dei requisiti previsti dal Decreto Legislativo 460/1997. Cesserà di esistere in seguito all'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Possono essere Onlus tutte le Associazioni, i Comitati, le Fondazioni, le Società Cooperative e gli altri enti di carattere privato, che presentano alcuni requisiti statutari, svolgono attività in favore di soggetti svantaggiati (anche all'estero nella forma degli aiuti umanitari) e che operano in determinati settori di attività.

Sono Onlus di diritto, in quanto la disciplina speciale già prevede requisiti affini, le Organizzazioni di Volontariato (ODV), le Cooperative Sociali e le Organizzazioni Non Governative (ONG).

 I requisiti statutari, che devono necessariamente essere presenti in statuto  per ottenere la qualifica di Onlus, sono:

- lo svolgimento di attività in uno o più settori previsti dalla legge l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- il divieto di svolgere attività diverI requisiti statutari richiesti, se da quelle previste dalla legge ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano  imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità;
- l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
- disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo Onlus

I destinatari delle attività sociali delle Onlus, perseguite attraverso cessioni di beni o realizzazione di servizi, sono:

persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari (compresi i soci dell'organizzazione);
componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

 

Le organizzazioni, per ottenere la qualifica di Onlus, devono operare esclusivamente nei seguenti settori espressamente previsti dalla legge:

assistenza sociale e socio-sanitaria;
assistenza sanitaria;
beneficenza anche indiretta, pertanto realizzata a favore di altri soggetti senza scopo di lucro;
istruzione;
formazione;
sport dilettantistico;
tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico, comprese le biblioteche;
tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e
riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
promozione della cultura e dell'arte;
tutela dei diritti civili;
ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da Fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo;
cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale.
promozione della cultura e dell'arte;
tutela dei diritti civili;

 

Le ONLUS nella riforma del Terzo Settore

 

La riforma del Terzo Settore prevede l'abrogazione della normativa di disciplina delle ONLUS, concedendo tuttavia alle stesse la possibilità di trasformarsi in Enti del Terzo Settore tramite l'iscrizione nel  RUNTS e l'opzione per una delle forme giuridiche previste dall'art.4 del Codice Unico Terzo settore (CUTS)  nel perseguimento di attività  tra quelle indicate e descritte nel medesimo articolo. 

La normativa di riforma (Art.107 D.lgs.n.117/17) , prevede che l'Anagrafe delle Onlus e la relativa qualifica, venga meno solo a partitre dal periodo d'imposta successivo al rilascio dell'autorizzazione della Commissione Europea con riguardo alle disposizioni fiscali stabilite per gli ETS ( artt.77,79 comma 2 bis, 80 e 86 del D.lgs ) e per le Imprese sociali dagli artt.16 e 18 del D.lgs. n.112/2017.

 L'autorizzazione europea è intervenuta nei primi mesi del 2025, dando così il via all'integrale applicazione della riforma con decorrenza dal 1° gennaio 2026. Le Onlus avranno a disposizione fino al 31 marzo prossimo per iscriversi nel RUNTS nella diversa forma di ETS. Dall'inizio del prossimo anno risulterà così abrogato il D.Lgs n. 460/1997 e l'art. 150 del TUIR.