Studio Ferri
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Definizione di Persone giuridiche private

 

Le persone giuridiche private sono generalmente definibili quali "complessi organizzati di persone e di beni, rivolte ad uno scopo (lucrativo nel caso delle società o non lucrativo nel caso di Associazioni e Fondazioni riconosciute), ai quali la legge riconosce espressamente la qualifica di soggetti di diritto. Ad esse si contrappongono gli "Enti di fatto" ovvero quei complessi di soggetti i quali, pur essendo dotati dello stesso "substrato" delle persone giuridiche, per quanto concerne gli elementi costitutivi (persone, patrimonio, scopo) non hanno chiesto o non hanno ottenuto un formale riconoscimento giuridico ma la cui esistenza fattuale non può essere disconosciuta dall'ordinamento.

La definizione di "Persone giuridiche private" è rinvenibile dal complesso delle disposizioni del Libro I del Codice Civile (artt.12 e segg.), come sostituite e integrate dalle disposizioni del D.P.R. 361/2000  che ne delineano la disciplina giuridica generale.  L'art.12 Cod. Civ. sotto al titolo "persone giuridiche private" cita espressamente le Associazioni e le Fondazioni; lo stesso articolo nella definizione aggiunge tuttavia anche l'espressione "e le altre istituzioni di carattere privato".

In dottrina si è molto dibattuto e discusso sulla corretta interpretazione da attribuire all'espressione "altre istituzioni di carattere privato", utilizzata dal legislatore della materia oltre alle Associazioni ed alle Fondazioni, che costituiscono la tipologia tipica degli enti riconosciuti .
Con tale espressione il Legislatore ha ritenuto di aggiungere alla menzione dei due tipi tradizionali, Associazioni e Fondazioni, il riferimento ad un concetto più amplio ed inclusivo, comprendente le altre forme di possibili persone giuridiche private ( ad esempio i Comitati) poiché non si poteva non tener conto, nella varietà della vita moderna, dell'esistenza di altre creazioni giuridiche non. che ne delineano la disciplina giuridica generale. Dal contenuto di tali disposizioni ed in particolare dall'art.12, si evince che gli enti ricompresi in tale definizione, sono essenzialmente coincidenti con queste due tipologie di enti, ai quali poter applicare per analogia la disciplina giuridica codicistica in materia di persone giuridiche private.

 

Funzioni amministrative in materia di Persone giuridiche private attribuite alle Regioni

 

La competenza all'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private è stata attribuita alle Regioni per effetto delle disposizioni del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, artt.14 e 15.

Nello specifico l'art.14 dispone che è delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative di organi centrali e periferici dello Stato concernenti le persone giuridiche di cui all'art. 12 del codice civile che operano esclusivamente nelle materie di cui al presente decreto e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola regione. 

L'art.15 prevedeva la delega alle regioni anche delle  funzioni amministrative concernenti l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte degli enti e delle persone giuridiche, disposizione poi abrogata dall'art.13, comma 1, della L. 15 maggio 1997, n.127. 

Alle Regioni è peraltro consentito, come per tutte le materie delegate, di emanare, anche in tema di persone giuridiche private, norme legislative e di organizzazione e di spesa, nonché norme di attuazione delle leggi statali ed eventuali norme di subdelega delle funzioni agli enti locali, come disposto dall'art.7 del medesimo decreto 616.

La maggior parte delle Regioni hanno di conseguenza provveduto ad emanare normative di attuazione delle disposizioni del DPR 616, atte a disciplinare lo svolgimento delle funzioni amministrative delegate, in particolare dopo l'emanazione del DPR.361/2000  (regolamento recante norma di semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto).

 

Le funzioni delegate alle Regioni (ed alle Province autonome)

 

Le funzioni amministrative delegate alle Regioni, come individuabili dalle disposizioni del codice civile in materia di persone giuridiche, in coordinamento con quelle del DPR.361/2000 (modificative ed integrative delle stesse) sono precisamente le seguenti:

 

  • il riconoscimento della personalità giuridica, (attualmente determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi dell'art.1 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n.361)
  • l'approvazione delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto ( art.2 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n.361)
  • controllo sull'amministrazione delle Fondazioni (art.25 cod. civ.).
  • Coordinamento delle attività e unificazione dell'amministrazione delle Fondazioni (art.26 cod. civ.).
  • Trasformazione delle Fondazioni (art.28 cod. civ).
  • Dichiarazione di estinzione delle persone giuridiche (art.27 cod. civ).
  • Devoluzione dei beni (artt. 31, 32, e 42 cod. civ). 

 

Le Regioni, le Province autonome e le Prefetture, nei rispettivi ambiti di competenza, esercitano le funzioni amministrative sopra elencate nei confronti delle persone giuridiche in veste di Autorità governativa, termine rinvenibile in diverse disposizioni del Titolo secondo, capo secondo del codice civile, riguardanti le associazioni e fondazioni. 

 

Competenze delle Prefetture

 

Le Prefetture- Uffici Territoriali del Governo, pur non esercitando poteri legislativi in materia, sono titolari delle medesime funzioni amministrative spettanti alle regioni e come sopra citate, funzioni che esercitano nei confronti degli enti iscritti nei Registri Prefettizi delle persone giuridiche, i quali operano in materie di competenza statale o nel territorio di due o più Regioni ai sensi di quanto disposto del DPR. 361/2000.