
Nomativa di riferimento
Art.7 D.Lgs. n.39/2021
Art.14 D.Lgs. n.39/2021
art.11 DPCM. 29.01.2024
Riconoscimento giuridico delle ASD
Prima dell'avvento della riforma del terzo settore e della riforma dello sport, qualsiasi ente intenzionato ad acquisire la personalità giuridica aveva un'unica possibilità, doveva cioè seguire l'iter imposto dal D.P.R. 361/2000 ed iscriversi al Registro delle persone giuridiche istituito presso le Prefetture, Regioni o Province autonome.
Attualmente, a seguito dell'attuzione delle riforma del Terzo Settore (D.Lgs. n.117/2017) e di quella dello Sport (D.L.gs. n.39/2021), pur mantenendo tale possibilità, gli enti del terzo settore e le associazioni sportive dilettantistiche hanno l'occasione di optare per una modalità semplificata di riconoscimento giuridico, mediante le nuove disposizioni legislative e l'iscrizione ai registri ad hoc, RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) o RASD (Registro Nazionale delle attività sportive).
Le modalità di ottenimento della personalità giuridica per le associazioni sportive dilettantistiche
Nella pratica si possono presentare tre casistiche, considerando anche anche quanto previsto dal d.lgs 117/2017.
Nel caso in cui l'ente considerato fosse inizialmente privo di personalità giuridica o fosse di neo costituzione con l'intento di ottenere il riconoscimento, avrà tre strade da seguire:
1) richiedere il riconoscimento attraverso l'iscrizione al Registro tenuto dalla Prefettura, Regioni e Province autonome, assicurandosi di rispondere ai requisiti imposti dal D.P.R 361/2000. Tra i requisiti si ricorda il perseguimento di uno scopo lecito e possibile, e il possesso di un patrimonio "adeguato" al suo perseguimento;
2) avvalersi della modalità detta "semplificata", al momento dell'invio dell'istanza di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche secondo quanto previsto dal d.lgs 39/2021.
3) nel caso abbia già la qualifica di ETS, richiedere il riconoscimento al momento dell'invio dell'istanza di iscrizione al Registro Unico nazionale degli enti del terzo settore secondo quanto previsto dal d.lgs 117/2017.
La modalità semplificata prevista per le ASD è del tutto simile a quella già prevista dal legislatore all'art. 22 del d.lgs 117/2017 per gli enti del terzo settore, e impone alle associazioni sportive dilettantistiche che ne vogliono usufruire l'obbligo di allegare, unitamente alla richiesta di iscrizione al RASD, anche l'ultimo rendiconto finanziario/bilancio d'esercizio approvato.
L'articolo 7 del D.Lgs. 39/2021 prevede che con la domanda di iscrizione al RASD possa essere presentata anche l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica, rinviando al successivo articolo 14 per la procedura di dettaglio.
L'art. 14 comma 1 del D.Lgs. 39/2021 recita infatti "Le associazioni dilettantistiche possono acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro di cui all'articolo 4, fermo restando quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 11 marzo 1972, n. 118", cioè a parte ciò che "spetta (di competenza) alle province autonome di Trento e di Bolzano, per le materie di loro competenza, il potere di riconoscere le persone giuridiche private, operanti nell'ambito provinciale."
Dall'interpretazione delle nuove norme si può facilmente dedurre che per le ASD la scelta di preferire la modalità semplificata prevista dal d.lgs 39/2021 rispetto alla pre-esistente procedura prevista dal DPR. 361/2000, rappresenti l'unica strada da percorrere a seguito dell'entrata in vigore della riforma dello sport.
In tal senso è da considerare la procedura di sospensione descritta al comma 1-ter dell'art. 14 del d.lgs 39/2021 che attua il Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche nei confronti delle ASD riconosciute ai sensi del D.P.R 361/2000 perché pre-esistenti alla riforma dello sport, che prevede l'effettuazione di vari controlli prima di confermare il riconoscimento dello stesso.
Tale meccanismo di sospensione fa comprendere come il legislatore consideri preminente quanto disposto dal d.lgs 39/2021 rispetto alle precedenti normative.
Procedure e documenti necessari per la richiesta della personalità giuridica: casistica
Caso riguardante una ASD che presenta istanza di iscrizione al RASD, o che sia già iscritta a tale registro, ma priva di personalità giuridica e che ne voglia fare richiesta.
In questo caso l'Associazione dovrà allegare all'istanza di iscrizione al RASD il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea e il relativo verbale, ed entro 30 giorni dalla modifica i verbali che apportano modifiche statutarie con allegati gli statuti modificati, i verbali che modificano gli organi statutari e i verbali che dovessero modificare la sede legale, se ente già operante.
Caso in cui invece l'ASD considerata abbia già personalità giuridica acquisita ex DPR 361/2000 ed ottenga l'iscrizione nel RASD, ai fini della effettiva iscrizione dovranno prima essere verificate le condizioni per il mantenimento della stessa.
L'avvenuta iscrizione della ASD nel registro RASD con il riconoscimento della personalità giuridica determina la sospensione dell'iscrizione della stessa dal Registro ex D.P.R. 361/2000, fino alla mantenuta iscrizione al nuovo registro previsto dalla riforma dello sport.
Dovrà però essere data comunicazione al Registro ex D.P.R. 361/2000 dell'iscrizione o eventuale cancellazione della ASD dal RASD entro 15 giorni dal fatto.
Caso di ASD che hanno deciso di iscriversi anche al RUNTS con la veste di APS avente vocazione sportiva.
Quest'ultima casistica prevede che l'ASD possa assumere la qualifica di ETS avente personalità giuridica acquisita ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 del d.lgs 117/2017.
Nel caso di una associazione iscritta al RUNTS e al RASD,in possesso della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22, CTS, nell'ipotesi che l' ETS non sia più in possesso dei requisiti e debba essere cancellato dal RUNTS, tale evento comporterebbe la sua cancellazione ai fini della personalità giuridica d'ufficio anche dal RASD, e costringendo la stessa a seguire quanto previsto dall' articolo 14, D.Lgs. 39/2021, nel caso in cui voglia vedersi riconoscere nuovamente la personalità giuridica.
La procedura di iscrizione della ASD nel RASD è, come detto, sulla falsariga di quella già prevista dall'art.22 del Codice Terzo Settore nel RUNTS, compresa l'attribuzione ai Notai dell'attività di "controllo sostanziale" circa il contenuto degli atti (atto costitutivo e statuto) da produrre a tal fine. Il Notaio è pertanto la figura professionale responsabile del procedimento.
Il comma 2 dell'art 14 del d.lgs 39/2021 prevede che:
"Il notaio che ha redatto l'atto costitutivo e lo statuto di un'associazione o il verbale dell'assemblea straordinaria di una associazione sportiva dilettantistica già costituita quale associazione non riconosciuta, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e, in particolare, dalle disposizioni del presente decreto con riferimento alla natura dilettantistica nonché del patrimonio minimo di cui al comma 3-ter, deve depositarlo entro venti giorni presso il Registro, dopo aver comunicato il ricevimento dell'atto, alla Federazione sportiva nazionale, la Disciplina sportiva associata o l'Ente di promozione sportiva affiliante indicato nell'atto medesimo ai fini dell'ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi. In caso di richiesta di riconoscimento da parte di associazione già iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, il notaio, verificata la documentazione, richiede direttamente l'inserimento dell'associazione tra quelle dotate di personalità giuridica".
In sintesi quindi in caso di:
ASD neo costituita, il notaio redige l'atto costitutivo e lo statuto, verifica le condizioni previste dalla legge per la sua costituzione, la natura dilettantistica e il possesso del patrimonio minimo, e dopo aver ricevuto conferma dalla Federazione del riconoscimento ai fini sportivi, deposita l'istanza presso il RASD.
ASD inizialmente priva di personalità giuridica ma iscritta al RASD, il notaio verifica la documentazione, tra cui anche il verbale dell'assemblea straordinaria con la quale la ASD ha modificato il proprio statuto, e ne chiede il passaggio al RASD tra quelle dotate di personalità giuridica.
I requisiti per l'ottenimento della personalità giuridica
Il notaio, oltre a verificare la documentazione della ASD, dovrà controllare che l'ente possieda i requisiti previsti dalla normativa così come esposto all'art. 14 del d.lgs 39/2021.
Uno dei requisiti più importanti ai fini dell'ottenimento della personalità giuridica è quello del possesso del patrimonio cosiddetto minimo.
L'art. 14 comme 3-ter del d.lgs 39/2021 prevede a tale proposito che:
"si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 10.000 euro. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro".
La ASD deve mantenere tale patrimonio destinato per tutta l'esistenza dell'ente stesso, ed è obbligata a convocare l'assemblea, attraverso il suo organo di amministrazione, senza indugio per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente, quando il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite.
L'art. 14 comma 3-bis.del d.lgs 39/2021 stabilisce che nel caso in cui il notaio non ritenesse sussistenti le condizioni per la costituzione dell'ente o il patrimonio minimo, egli dovrebbe darne comunicazione motivata, tempestivamente e comunque non oltre il termine di trenta giorni, agli amministratori dell'ente.
A quel punto gli amministratori o, in mancanza di essi perchè di nuova costituzione, ciascun associato, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, hanno comunque la possibilità di domandare all'ufficio del registro competente di iscrivere la ASD nel Registro nazionale della attività sportive dilettantistiche.
In questo caso vale il principio del silenzio-dissenso, in quanto come specificato nel comma 3-bis "se nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, l'ufficio del registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all'iscrizione, questa si intende negata."