
Riferimenti normativi
art.22 D.Lgs. 3/07/2017 n.117
DM. 15/09/2020 n.106
Regole particolari concernenti il procedimento di Riconoscimento giuridico, sono state introdotte dal Codice del Terzo Settore ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 3 Luglio 2017, n.117 (33), limitatamente agli enti definibili dalla stessa normativa quali "Enti del Terzo Settore".
Prima di passare alla descrizione delle medesime, è utile premettere che tale provvedimento di legge è stato adottato a seguito e per effetto della Legge di delega 6 giugno 2016 n. 106, che aveva delegato il Governo alla revisione delle disposizioni codicistiche sugli enti del Libro I e, tra i principi ed i criteri direttivi, erano indicate la revisione e semplificazione dell'iter per il riconoscimento della personalità giuridica, pur non entrando nel dettaglio delle modalità con le quali perseguire questo obiettivo.
La delega è tuttavia scaduta non essendo mai stato approvato il Decreto Legislativo destinato a modificare il Codice civile e, come detto, con il D.lgs. n.117, il legislatore è intervenuto limitandosi ad introdurre nel nostro ordinamento un nuovo meccanismo di riconoscimento giuridico applicabile solo agli enti del C.d. "Terzo Settore", perdendo così un'altra ottima occasione per attuare una organica riforma del Libro I del Codice civile.
L'intero Titolo IV del Codice Unico del Terzo Settore, dedicato alle Associazioni e Fondazioni del Terzo Settore, introduce una disciplina che inevitabilmente viene ad intrecciarsi con le Disposizioni del Codice Civile e con la Legislazione speciale dettata dal DPR. N.361/2000.
L'art.22 del D.lgs. prevede e descrive dettagliatamente un nuovo sistema di riconoscimento per gli Enti del Terzo Settore, in deroga alla disciplina del D.P.R. 361/2000, stabilendo al primo comma, che "le Associazioni e le Fondazioni rientranti in tale ambito, possono acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore" (RUNTS).
Appare evidente quindi che la scelta di tale modello di riconoscimento non è vincolante per gli enti che aspirano ad ottenere la personalità giuridica, in quanto agli stessi rimane comunque la facoltà di optare per il vigente sistema disciplinato dal DPR. 361/2000, nel caso non intendano caratterizzarsi e qualificarsi come enti del Terzo settore.
E' da rilevare che, il Legislatore ha avvertito l'esigenza di effettuare una ulteriore precisazione nellala prima versione dell'art.22, introducendo con il c.d. "decreto correttivo" (34) in aggiunta alla
(citata formulazione del primo comma, l'espressione "ai sensi del presente articolo". La precisazione mira probabilmente a togliere ogni dubbio sulla circostanza che è la procedura tipizzata dell'art.22 che fa acquisire la personalità giuridica in alternativa, appunto, alla procedura di cui al DPR. N.361/2000.
La citata nuova modalità di riconoscimento giuridico prevista per gli enti del Terzo settore, attribuisce ai Notai la funzione di "tramite necessario" per l'iscrizione di questi enti nel RUNTS; il secondo comma dell'art.22 dispone infatti che "il Notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di una Associazione o di una Fondazione , o la pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una Fondazione del Terzo Settore, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, ed in particolare dalle disposizioni del CUTS (Codice Unico Terzo Settore), con riferimento alla sua natura di ente del Terzo settore, nonché del patrimonio minimo di cui al comma 4, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente Ufficio del RUNTS , richiedendo l'iscrizione dell'ente".
Tale disposizione attribuisce pertanto rilevanza fondamentale al ruolo del Notaio riconoscendogli, in maniera speculare a quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di società di capitali a seguito della riforma del diritto societario, la funzione di effettuazione del controllo di legalità sostanziale, sancendo pertanto almeno per quanto concerne gli enti del terzo settore, il passaggio ad un sistema di riconoscimento giuridico di carattere "normativo".
Patrimonio minimo richiesto per il riconoscimento giuridico degli ETS
Come detto, al Notaio viene attribuita una funzione di verifica circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa ai fini dell'iscrizione dell'ente nel RUNTS, riguardanti la costituzione del
medesimo e la sussistenza del patrimonio minimo richiesto (comma 4) che deve consistere in una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le Associazioni ed a 30.000 euro per le Fondazioni, con l'ulteriore specificazione che "se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro".
La successiva disposizione del quinto comma stabilisce ulteriormente che "qualora il patrimonio minimo indicato, diminuisse di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, in una associazione, convocare l'assemblea per deliberare, ed in una fondazione deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.
Anche la citata disposizione va nel senso di "allineare" sempre più la disciplina normativa delle persone giuridiche del Libro I del Codice civile che rivestono la forma di enti del terzo settore, a quella delle società di capitali, dalla quale mutuano un analogo meccanismo di ricostituzione del capitale in caso del verificarsi di perdite di oltre un terzo del capitale sociale come espressamente previsto agli artt. 2446 e 2447 del Codice civile.
Procedura di riconoscimento degli ETS
Al terzo comma viene infine indicata la procedura a cui è tenuto il Notaio, il quale, "se non ritiene sussistenti le suddette condizioni per la costituzione dell'ente o il patrimonio minimo, ne dà comunicazione motivata, tempestivamente e comunque non oltre il termine di 30 giorni, ai fondatori o agli amministratori dell'ente". "I fondatori, o gli amministratori, o in mancanza ciascun associato, nei 30 giorni successivi alla comunicazione del notaio, possono domandare all'ufficio del registro competente di disporre l'iscrizione nel RUNTS. Se nel termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda l'ufficio del registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all'iscrizione, questa si intende negata".
Il nuovo sistema di riconoscimento giuridico introdotto dalla riforma del Terzo Settore, ha sicuramente il pregio di avere fissato criteri e parametri uniformi a livello nazionale quanto ai requisiti per l'ottenimento della personalità giuridica degli ETS, superando la procedura "disomogenea" del riconoscimento disciplinato dal DPR. 361/2000, caratterizzata dalla mancanza di un parametro patrimoniale minimo unitario cui attenersi su tutto il territorio nazionale, alla quale è conseguita la fissazione da parte delle singole Prefetture e Regioni di parametri differenziati.