
Riferimenti normativi
artt. 17 e 18 CTS (Codice Terzo Settore)
Definizione di volontario del Codice del Terzo settore
La figura del volontario viene definita ai sensi dell'art.17, comma 2 del CTS come "una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un Ente del Terzo Settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà".
Caratteristiche del volontario
Il Codice del terzo settore (CTS) all'art.17 ha individuato alcune caratteristiche che devono essere rispettate per considerare una persona un volontario:
- la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale presta la propria attività,
- non è considerato volontario chi occasionalmente aiuta gli organi sociali nello svolgimento delle proprie mansioni,
- l'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario,
- al volontario possono essere rimborsate solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata (anche mediante autocertificazione, nei limiti e secondo le modalità stabilite),
il volontario non può ricevere rimborsi forfettari.
Un Ente del terzo settore è pertanto libero di avvalersi di volontari per la realizzazione delle proprie attività di interesse generale, purché rispetti i seguenti obblighi:
Rimborsi spese e autocertificazioni
Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente del terzo settore per il quale operano, le spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività prestata. L'organo di amministrazione dell'Ente (o l'assemblea dei soci) è tenuto preventivamente a stabilire i limiti massimi dei rimborsi e/o le condizioni per riceverli.
Il Codice del terzo settore ha introdotto la possibilità di rimborsare le spese al volontario, anche a fronte di un'autocertificazione (fatta ai sensi dell'art. 46 del dpr. 445/2000). Tale possibilità è accordata per importi non superiori a 10,00 € giornalieri e 150,00 € mensili e per tipologie di spese e attività precedentemente stabilite dall'organo sociale competente. In ogni caso non possono ricorrere a tale previsione le attività aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi. Tale autocertificazione evita all'Ente del terzo settore di acquisire e conservare le pezze giustificative delle spese sostenute dal volontario (l'Ente infatti sarà tenuto a conservare le sole autocertificazioni), ma non esime il volontario dal possesso delle pezze giustificative stesse.