Studio Ferri
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Prestazioni dei Volontari e rimborsi spese

Riferimenti normativi

 

Art. 29 del D.Lgs. 36/2021

 

 

 

Le prestazioni dei volontari

 

Le ASD  possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.
Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti e non sono retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
Ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti purché questi ultimi individuino, con proprie deliberazioni, le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
Le ASD hanno l'obbligo di comunicare i nominativi dei volontari sportivi che nello svolgimento dell'attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari e l'importo corrisposto a ciascuno attraverso il RASD, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo.
Detti rimborsi concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità previsti dall'art. 35, comma 8-bis pari ad 5.000 uro, e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento, nonché dei limiti di imponibilità fiscale previsti dall'art. 36, comma 6 pari ad 15.000 euro.
Infine, va evidenziato che le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

I volontari sportivi dopo la Riforma dello Sport
La figura del volontario nelle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche è stata disciplinata dall'articolo 29 della Riforma dello Sport, D.Lgs. 36/2021.  questa disposizione stabilisce che : "le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di amatori che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni amatoriali sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti".

Da quanto previsto In questo disposizione  si deduce  quindi che il volontario è un amatore, che in quanto tale svolge la propria attività presso l'ente senza avere fini di lucro, nemmeno in forma indiretta. e  viene iniltre spiegato chiaramente anche quali possono essere le attività "passibili" di volontariato, spaziando dalla preparazione alla formazione degli atleti.

Retribuzione, assicurazione e rimborsi spese per i volontari sportivi

 

L'attività del volontario sportivo è pertanto caratterizzata dall'assenza di fini di lucro. L'articolo 29 chiarisce si spiega anche che, pur non prevedendo nessun tipo di retribuzione, nemmeno da parte del beneficiario, l'attività dell'amatore può essere accompagnata da dei rimborsi spesa e delle indennità di trasferta. Non sono inoltre esclusi premi e compensi occasionali come conseguenza dei risultati ottenuti nel contesto di competizioni sportive.

Quindi nessuna retribuzione, ma con possibilità di rimborsi e indennità. Gli enti dilettantistici devono però sapere che il fatto di avvalersi di volontari sportivi è accompagnato dall'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, richiamandosi in tal senso a quanto riportato dal comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (ovvero dal Codice del Terzo Settore).

 

Le forme di rimborso spesa per i volontari

 

Vale la pena a questo punto approfondire l'aspetto relativo ai rimborsi spesa e alle indennità dei volontari sportivi. Prima di tutto va sottolineato che, nel momento in cui il rimborso spese oltrepassa il limite reddituale di di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la prestazione sportiva è da considerarsi non più amatoriale, quanto professionale. Questo vale non solo per la parte eccedente il limite, quanto invece per l'intero importo.

L'ente può rimborsare i volontari sportivi in due modi distinti:

può optare per il rimborso forfettario, che come stabilito dall'articolo 29 del D.Lgs. 36/2021, può essere al massimo di 150 euro, a fronte di un'autocertificazione da parte del volontario di aver sostenuto delle spese per svolgere l'attività richiesta dall'ente;
può scegliere il rimborso analitico, andando quindi a rispondere a un preciso elenco di costi sostenuti dal volontario. Si parla dunque di voci relative a pasti, rimborsi chilometrici e ad altre spese, le quali devono però essere dimostrate da relativi giustificativi, dal semplice scontrino in poi. In nessun caso, però, il rimborso può superare i 150 euro mensili.