Studio Ferri
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Il riconoscimento giuridico di Associazioni e Fondazioni quando conviene richiederlo e come
E' subito necessario chiarire che mentre le Associazioni di diritto privato possono costituirsi ed operare senza il riconoscimento giuridico, le Fondazioni, una volta costituite con atto pubblico, devono necessariamente richiedere edottenere il riconoscimento giuridico per potere validamente operare con efficacia giuridica...
Richiedere il riconoscimento giuridico presso la Regione Emilia-Romagna
Il Riconoscimento giuridico di Associazioni o Fondazioni presso La Regione Emilia-Romagna Ai sensi di quanto disposto dagli artt.1 e 7 del DPR. 10 febbraio 2000, n.361, (Regolamento recante norme di semplificazione...
Decreto RUNTS le novità
È stato pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 66 del 20 marzo 2026 il Decreto Ministeriale 13 gennaio 2026, che modifica il DM 106/2020, cioè il provvedimento che disciplina il funzionamento del...
ONLUS la scadenza del 31 marzo
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con un proprio comunicato stampa in data 11 marzo 2026, ha ribadito che, dal 1° gennaio 2026, l'Anagrafe unica delle Onlus...
5 per mille pubblicato l'elenco enti accreditati
È stato pubblicato l'elenco del 5 per mille per il 2026. È disponibile dal 29 gennaio, nell'area tematica del sito dell'Agenzia delle entrate dedicata all'agevolazione, l'elenco permanente degli iscritti alla ripartizionedel 5 per mille 2026...
Abrogata la disciplina delle ONLUS
Decorrenza dell'abrogazione Come previsto dall'art.102, comma 2 del Codice Terzo Settore, con decorrenza dall'1 gennaio 2026 è stata abrogata la disciplina normativa delle ONLUS. Tale disposizione disponeva infatti l'abrogazione siadell'art.150 TUIR, sia degli articoli dal 10 al 29 del D.Lgs...
Novità Decreto Terzo Settore
Il Consiglio dei Ministri in data 20 novembre, in attuazione della delega al Governo sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), ha approvato con Decreto n.149, importanti novità per...
Decreto controlli sugli ETS
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2025, il Decreto 7 agosto 2025, attuativo degli artt.93 e 94 delD.Lgs...
Accreditamento 5 X mille
5 per mille: scadenze Gli enti del Terzo settore possono accedere al riparto del 5 per mille se all'interno della piattaforma del Runts, hanno flaggato la specifica voce e hanno indicatoil proprio iban, direttamente in istanza...
Approvata la Normativa fiscale degli ETS
È finalmente arrivato l'ok della Commissione europea ai nuovi regimi fiscali introdotti dal Codice del Terzo Settore, che saranno quindi operativi a decorrere dal 1° gennaio...
Il patrimonio immateriale degli ETS non conta per la personalità giuridica
Articolo di Chiara Meoli tratto dalla Rivista On Line "Cantiere Terzoi Settore". Con la nota n. 15849 del 19 novembre 2024 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha risposto a...
Modifiche al Codice del Terzo Settore in vigore dal 3 agosto 2024

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 19 Luglio 2024, la L. 4 luglio 2024, n.104, recante "modifiche al Codice del Terzo Settore".  Le disposizioni contenute nella citata Legge sono entrate in vigore a decorrere dalla data del 3 agosto 2024. Si riportano in sintesi le principali novità introdotte con questo provvedimento legislativo: 

 

1) Modifiche art. 6, CTS: attività strumentali e secondarie associazioni e società sportive dilettantistiche
La lettera a) dell'articolo 4, L. 104/2024, aggiunge un ultimo periodo al comma 1 dell'art. 6 CTS stabilendo per gli enti del Terzo settore che siano iscritti altresì al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport, si fa salva l'applicazione dell'articolo 9, comma 1-bis, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

Tale disposto stabilisce che i proventi derivanti da: rapporti di sponsorizzazione,
promo pubblicitari,
cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive,
sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti entro cui è consentito alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche l'esercizio di attività diverse da quelle istituzionali loro proprie, purché secondarie e ad esse strumentali. 
La citata disposizione, tuttavia, è fatta salva a condizione che i citati proventi siano impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, ricomprendendo in tale nozione anche la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

In altri termini, la modifica all'art. 6, comma 1 CTS decreta che per i soggetti iscritti al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche che siano anche enti del Terzo settore, i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, "promo pubblicitari", cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportivi devono essere comunque impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche.

 

2) Personalità giuridica delle Imprese sociali
La lettera b),art. 4, L. 104/2024, , va ad integrare l'articolo 11, comma 3 CTS, prevedendo che per le imprese sociali costituite in forma di associazione o fondazione l'iscrizione nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali, oltre a soddisfare (come già previsto per tutte le imprese sociali) il requisito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), sia efficace ai fini dell'ottenimento della personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 CTS.
Riguardo poi alle fondazioni rientranti nel suddetto ambito, la medesima novella dispone che i controlli ed i poteri di cui agli articoli 25 (Controllo sull'amministrazione delle fondazioni), 26 (Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione) e 28 (Trasformazione delle fondazioni) del codice civile siano esercitati dagli uffici del Registro delle imprese.

 

3) Modifiche al bilancio degli ETS: la novella all'art. 13 CTS
La lettera c), art. 4, L. 104/2024, in primo luogo, modifica la disciplina sulla possibilità di adozione del bilancio nella forma di rendiconto per cassa; le modifiche, al comma 2 dell'art. 13 CTS, elevano il limite della misura dei proventi complessivi, posto come condizione per la suddetta possibilità.
Nello specifico, si eleva:
a 300.000 euro il limite massimo dei proventi, comunque denominati, entro il quale il bilancio degli enti
del Terzo settore può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa, limitando però la medesima
possibilità agli enti suddetti che siano privi di personalità giuridica
Si introduce il nuovo comma 2-bis, che prevede per tutti gli Enti del Terzo settore (ivi compresi quelli con personalità giuridica) la possibilità di adozione del bilancio nella forma di rendiconto per cassa con entrate e uscite in forma aggregata, limitatamente ai casi in cui i proventi, comunque denominati, siano pari o inferiori a 60.000 euro.
La medesima lettera introduce la possibilità- nuovo comma 3, art. 13 CTS - per gli Enti del Terzo settore che esercitino la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale e che non abbiano la qualifica di impresa sociale, di adozione del bilancio di esercizio secondo il modello previsto per gli enti del Terzo settore, anziché secondo le norme del codice civile.
Al comma 5 dell'art. 13 CTS si aggiunge, infine, un nuovo periodo in base al quale per gli Enti del Terzo settore che esercitino la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale e che non abbiano la qualifica di impresa sociale, di adozione del bilancio di esercizio secondo il modello previsto per gli Enti del Terzo settore, anziché secondo le norme del codice civile.

 

4) Assemblea dei soci in via telematica
La novella di cui alla lettera d), art. 4, L. 104/2024, concerne l'articolo 24, comma 4, del citato codice del Terzo settore: si consente in via ordinaria, salvo divieto espresso nell'atto costitutivo o nello statuto, l'intervento degli associati all'assemblea delle associazioni del Terzo settore mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipi e voti, e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento; alle medesime condizioni la disposizione in esame consente che l'atto costitutivo o lo statuto preveda l'espressione del voto per corrispondenza.

Come evidenziato nella relazione illustrativa finalità della norma è quella di favorire la massima partecipazione degli associati alle assemblee, ribaltando la formulazione originariamente prevista.

 

5) Nomina organo di controllo e del revisore legale: nuovi parametri
Le lettere e) ed f), art. 4, L. 1904/2024, recano alcune modifiche agli articoli 30 e 31 del codice del Terzo settore, con riferimento, rispettivamente, alle ipotesi che determinano l'obbligo di nomina dell'organo di controllo nelle associazioni, riconosciute e non riconosciute, del Terzo settore e alle ipotesi che determinano l'obbligo di nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale nelle associazioni medesime e nelle fondazioni del Terzo settore.
Nel dettaglio, si elevano i limiti previsti attualmente per la nomina necessaria dell'organo di controllo (anche monocratico) nelle associazioni riconosciute o non riconosciute del Terzo settore, portandoli, rispettivamente, a:
150.000 euro (attualmente 110.000) per l'attivo dello stato patrimoniale;
300.000 euro (attualmente 220.000) per i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate;

7 unità (attualmente 5) per il numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio.
In aggiunta, si modificano i parametri di cui all'art. 31 CTS elevando i limiti previsti attualmente per la nomina necessaria di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, da parte delle associazioni riconosciute o non riconosciute e delle fondazioni del Terzo settore, portandoli, rispettivamente a:

1.500.000 euro (attualmente 1.100.000) per l'attivo dello stato patrimoniale;
3.000.000 euro (attualmente 2.200.000) per i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate
20 unità (attualmente 12) per il numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio.